DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1 – E’ costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata Fondazione “RICERCA GLOBALE” ONLUS – Istituto di ricerche cliniche e bio-mediche, quale organismo senza fini di lucro, operante
esclusivamente per finalità di solidarietà sociale.
Art. 2 – La sede della Fondazione è fissata in Taranto alla via Lama nr. 267/b presso “Diagnostica Globale s.r.l.”.
SCOPO
Art. 3 – La Fondazione si prefigge di perseguire tre obiettivi principali nel campo delle discipline medico chirurgiche e bio-mediche, nessuna branca e/o applicazione esclusa, con particolare riferimento all’ area socio/sanitaria
ed alla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie legate all’inquinamento dell’ambiente: Ricerca scientifica La ricerca scientifica rappresenta, nei campi sopra indicati all’articolo 3, il primo cardine della Fondazione essa
si occuperà dell’elaborazione di progetti e protocolli di ricerca che abbiano carattere di originalità e interdisciplinarietà anche tramite la creazione di appositi gruppi di studio e di lavoro potrà realizzare e/o partecipare alla
realizzazione di brevetti. Per una efficace realizzazione di tali progetti potrà allacciare rapporti con università, enti (sia pubblici che privati che misti, come i parchi tecnologici o aziende private.
I risultati delle ricerche di cui sopra saranno poste a disposizione delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, essenzialmente nel territorio di Taranto e provincia, ma anche nell’ambito dell’intero territorio regionale Pugliese.
Attività didattica e formativa Questa attività integra la ricerca scientifica e, con mezzi didattici e formativi idonei, avrà cura di divulgare i risultati delle ricerche provenienti dai propri studi originali e da collaborazioni con altri gruppi di ricerca in Italia e all’estero, mettendoli a disposizione degli enti sopra indicati. La Fondazione potrà organizzare, gestire, coordinare corsi, sia per medici che per operatori sanitari in genere (fisioterapisti, infermieri, ecc, anche a pagamento. L’attività didattica e formativa si completerà con la promozione di congressi scientifici, simposi, seminari, corsi d’aggiornamento e scambi con l’estero. La Fondazione potrà, inoltre, bandire borse di studio per ricercatori. Le eventuali rendite verranno utilizzate ed erogate per borse di studio nei campi di cui all’articolo 3 o per particolari premi a ricercatori.
Costituzione e gestione di strutture operative La Fondazione avrà una sede operativa principale ove sia possibile lo svolgimento delle attività previste di ricerca scientifica e didattica e che, possibilmente, dovrà essere operativa
anche per quanto riguarda l’aspetto clinico. Possono essere previste strutture operative secondarie sia per la realizzazione dei progetti di ricerca (per esempio con reparti universitari) sia per una ricaduta in termini finanziari
dei progetti stessi (per esempio con poliambulatori, cliniche, centri di fisioterapia, ecc.) con cui la Fondazione stipulerà appositi contratti. Art. 4 – La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 5 – Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione può avvalersi dell’opera di personale specializzato e può accedere a finanziamenti e contributi pubblici e privati.
Art. 6 – La Fondazione non ha finalità di lucro, è apartitica ed aconfessionale e reca nella propria denominazione e in ogni segno di distinzione e/o comunicazione al pubblico l’acronimo ONLUS.
NORMATIVA D I RIFERIMENTO
Art. 7 – La normativa cui intende riferirsi la Fondazione, oltre a quella disposta dal Codice Civile sopra riportata, intendendo la stessa operare con finalità statutarie che si esauriscono nell’ambito della Regione puglia, è la
seguente:
a} Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, nr. 261 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’ atto costitutivo
e dello statuto;
b} Regolamento della Regione Puglia 20 giugno 2001, nr. 6 Regolamento recante norme per l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto;
c} Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, nr. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
PATRIMONIO
Art. 8 – Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di cui la Fondazione viene dotata con lo stesso atto di costituzione per il raggiungimento delle finalità indicate nel presente statuto e dai successivi lasciti. Il Patrimonio
suddetto è altresì costituito da elargizioni di privati e di Enti.
Art. 9 – La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività istituzionali e connesse, con i lasciti e le elargizioni non destinate ad incremento
patrimoniale, con eventuali contribuzioni di privati, nonchè eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati; può altresì partecipare allo sfruttamento commerciale di brevetti e di opere dell’ingegno.
SOCI
Art. 10 – I soci della Fondazione sono divisi in categorie, ognuna con diritti e doveri distinti. Soci Fondatori Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione della Fondazione; riuniti in assemblea, hanno il diritto
permanente, per tutta la durata di vita della Fondazione, di:
– determinare, con voto unanime, il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, di cui all’art. 12 del presente statuto, con facoltà di ampliamento e/o riduzione anche in corso di mandato; – nominare, con voto unanime,
il Presidente;
– ammettere ed escludere, a maggioranza assoluta, nuovi soci, determinando anche la categoria cui assegnarli; – apporre modifiche, con voto unanime, all’atto costitutivo e allo statuto.
I soci fondatori, “Diagnostica Globale s.r.l.” e “Centro Analisi E4 s.r.l.” hanno il diritto alternato, per un triennio ciascuno, di esprimere parere vincolante in merito a chi, fra i componenti nominati come sopra, il Consiglio
di amministrazione dovrà scegliere, per tutta la durata del suo mandato, quale Amministratore Delegato per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 16 del presente statuto. Il socio fondatore, Galeandro Innocente Cataldo, ha il
diritto permanente, per tutta la durata di vita della Fondazione, di esprimere parere vincolante in merito a chi, inclusa la propria persona, il Consiglio di amministrazione dovrà nominare quale Direttore del Comitato Scientifico.
I soci fondatori, “Diagnostica Globale s.r.l.” e “Centro Analisi E4 s.r.l.” hanno ciascuno il diritto permanente, per tutta la durata di vita della Fondazione, di esprimere parere vincolante in merito ad ognuno dei due Vice-Direttori
del Comitato Scientifico che il Consiglio di amministrazione potrà nominare; questi, ove nominati, entreranno di diritto a far parte del Consiglio di Amministrazione quali componenti senza potere di voto. Altre categorie di soci
Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati (commerciali e non), gli enti e le amministrazioni pubbliche, le università pubbliche e private, i centri di ricerca, i parchi tecnologici,
le associazioni (riconosciute e non), gli ordini professionali, le altre fondazioni ovvero tutti coloro che hanno interesse a sostenere, anche non economicamente, il perseguimento delle attività della Fondazione. Essi si dividono
in “Soci Sostenitori”, “Soci Istituzionali”, “Soci Onorari”.
Soci Sostenitori
Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono alla formazione e incremento del patrimonio della fondazione per la realizzazione degli scopi sociali. Ciò può avvenire, con ogni strumento ammesso dalle leggi vigenti, a titolo di
elargizione generica ovvero finalizzata ad uno specifico scopo, ivi inclusa la contribuzione per il bando di borse di studio. I soci sostenitori che effettuino elargizioni finalizzate ad uno specifico scopo hanno il diritto di esprimere
parere vincolante in merito all’impiego di tali elargizioni da parte della Fondazione. Ai soci sostenitori viene concesso il diritto di nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione, la cui nomina non sia riservata ai soci
fondatori. Possono convertirsi in soci sostenitori i soci istituzionali e i soci onorari, come in appresso indicati , ovecontribuiscano alla formazione e incremento del patrimonio della Fondazione, come stabilito per la presente
categoria.
Soci Istituzionali
Sono soci istituzionali gli enti pubblici e privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche, le università pubbliche e private, i centri di ricerca, i parchi tecnologici, gli ordini professionali. Ai soci istituzionali viene concesso
il diritto di nominare un componente il Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto.
Soci Onorari
Sono soci onorari le associazioni, le altre fondazioni e tutti coloro che non rientrano nelle categorie precedenti. Ai soci onorari viene concesso il diritto di nominare un componente il Consiglio di Amministrazione, senza potere
di voto.
ORGANI
Art. 11 – Sono Organi della Fondazione: l’assemblea dei soci fondatori, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice-Presidente, l’Amministratore delegato, i l Comitato scientifico, il Direttore scientifico.
ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE
Art. 12 – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri con potere di voto, oltre ai componenti aggiuntivi senza potere di voto, nominati in numero dispari
come da precedente articolo 10.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la scadenza di ogni mandato è concomitante con la data di approvazione, da parte dei soci fondatori, del bilancio consuntivo dell’ultimo anno di ogni triennio. Il loro ufficio è
gratuito; tuttavia, i soci fondatori, ove consentito dalle risorse disponibili, sentito il parere dei soci sostenitori, potranno assegnare ad ognuno dei componenti, anche in maniera discriminata, un compenso, un gettone di presenza,
il rimborso delle spese, in funzione dell’attività svolta in favore della Fondazione e, comunque, nei limiti stabiliti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, nr. 460, o successive disposizioni modificative, integrative, sostitutive.
I soci fondatori e i soci sostenitori hanno il diritto di nominare l’intero Consiglio di amministrazione con le modalità che seguono: Organo composto da 5 membri Presidente all’unanimità dei soci fondatori;
Diagnostica Globale due componenti; Centro analisi E4 e Galeandro un componente ciascuno; Organo composto da 7 membri Presidente all’unanimità dei soci fondatori; Diagnostica Globale: due componenti; Centro analisi E4 e Galeandro:
un componente ciascuno; Soci sostenitori: due componenti;
Organo composto da 9 membri Presidente all’unanimità dei soci fondatori; Diagnostica Globale: due componenti; Centro analisi E4: due componenti; Galeandro: un componente; Soci sostenitori: tre componenti; Organo composto da 11 membri
Presidente all’unanimità dei soci fondatori; Diagnostica Globale: tre componenti; Centro analisi E4: due componenti; Galeandro: un componente; Soci sostenitori: quattro componenti. Ognuno degli aventi diritto, autonomamente, potrà
non far valere tale facoltà e cederla, insindacabilmente, a chiunque degli altri aventi diritto. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente,nominato come detto nel precedente articolo 10, e nomina il Vice Presidente;
entrambi, se scelti fra non soci, assumono automaticamente la qualifica di Socio Onorario. Gli altri componenti, nominati come detto nel precedente articolo 10, sono l’Amministratore Delegato, il Direttore del Comitato Scientifico,
gli altri membri con potere di voto, i membri senza potere di voto; anch’essi possono essere scelti fra non soci, assumendo automaticamente, in tale evenienza, a qualifica di Socio Onorario. I compiti dell’amministratore delegato
vengono disciplinati nell’articolo 16 che segue.
Art. 13 – Il Consiglio è convocato dal Presidente, su proposta dell’ Amministratore Delegato, almeno una voIta ogni sei mesi ed ogni qualvolta pervenga richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri con potere di voto.
In tale ipotesi, il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. I consiglieri, in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, decadono dal loro incarico. La convocazione,
contenente l’indicazione dell’Ordine del Giorno, deve essere fatta per iscritto, con strumenti che garantiscano la prova della spedizione (fax, posta elettronica, raccomandata), almeno tre giorni prima della riunione, salvi i casi
di necessaria e riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione telefonica senza preavviso.
Art. 14 – Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che sia presente almeno la metà dei consiglieri con potere di voto, fra i quali l’Amministratore Delegato e il Direttore del Comitato Scientifico. Le deliberazioni vengono
prese a maggioranza assoluta dei presenti, con il voto favorevole dell’Amministratore Delegato e del Direttore del Comitato Scientifico. Delle sedute del Consiglio viene redatto, a cura di un segretario nominato nella seduta, processo
verbale in apposito registro da conservarsi presso la sede della Fondazione. I verbali devono essere firmati dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, dall’A mministratore Delegato, e dal Segretario. Le copie e gli estratti
dei verbali, così firmati, fanno fede di conformità all’originale.
Art. 15 – Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:
a) deliberare sulle strategie generali, sulle proposte dell’Amministratore Delegato e del Direttore del Comitato Scientifico;
b) fissare gli indirizzi e i criteri di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni;
c) utilizzare le risorse economiche della Fondazione per il perseguimento degli scopi sociali;
d) deliberare sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo;
e) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l’assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie;
f) nominare il Direttore del Comitato Scientifico, su indicazione del socio fondatore Galeandro, come da art. 10 del presente statuto;
g) provvedere all’eventuale nomina dei due Vice-Direttori del Comitato Scientifico, ognuno su indicazione di ciascuno degli altri due soci fondatori, come da art. 10 del presente statuto;
h) nominare gli altri componenti del Comitato Scientifico, su proposta del Direttore;
i) deliberare sui provvedimenti che riguardano il personale e su ogni altro atto o affare di interesse della Fondazione.
Art. 16 – Parte dei compiti del Consiglio di Amministrazione all’atto del suo insediamento, vengono devoluti all’Amministratore Delegato, da nominare su indicazione dei soci fondatori, come da precedente articolo 10; egli, in particolare:
a} elabora le strategie da proporre al Consiglio di Amministrazione, redige regolamenti operativi, gestisce i rapporti con il personale, con i terzi in genere (diversi da quelli di pertinenza del direttore scientifico); dispone delle
risorse finanziarie e liquide con potere di firma e di movimentazione dei rapporti bancari, postali e affini;
b} esamina i risultati operativi periodici ed elabora i rendiconti finanziari, i bilanci, ecc. da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
c} collabora con il Comitato Scientifico per la corretta applicazione, in termini manageriali, dei progetti elaborati;
d} gestisce rapporti con case farmaceutiche, aziende produttrici di apparecchiature medicali, reti commerciali, società di capitali in genere, enti o quant’altro, per una efficace ricaduta economica delle attività della Fondazione;
e) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Art. 17 – La Fondazione è rappresenta legalmente dal Presidente che ne ha la firma sociale. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, ne assume e funzioni
il Vice-Presidente.
COMITATO SCIENTIFICO
Art. 18 – Il Comitato scientifico, coordinato dal Direttore Scientifico (nominato come da precedente articolo 9), con la collaborazione di due Vice-Direttori, e composto da professionisti nominati dal Consiglio di amministrazione,
su proposta del Direttore stesso:
a) emana un regolamento interno di funzionamento, con facoltà successiva di integrazioni e/o modificazioni;
b) elabora le strategie di sviluppo scientifico da proporre al Consiglio di Amministrazione;
c) approva ed elabora l’organizzazione di convegni, congressi e pubblicazioni di atti e lavori scientifici promossi o realizzati dalla Fondazione;
d) approva l’impostazione dei progetti innovativi della Fondazione;
e) nomina i responsabili scientifici delle aree di ricerca.
BILANCI E UTILI
Art. 19 – Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta elaborata dall’Amministratore Delegato, approva il bilancio annuale di previsione entro il 31 ottobre per
l’anno successivo ed il bilancio annuale consuntivo entro il 30 aprile per l’anno precedente; i bilanci così approvati vengono sottoposti, entro trenta giorni dalle date di cui sopra, al vaglio dell’assemblea dei soci fondatori,
che ha facoltà, a sua volta, di approvarli o restituirli al consiglio di amministrazione con l’indicazione di eventuali modifiche in tale ultimo caso, il consiglio di amministrazione ha l’obbligo di ripresentare i bilanci modificati
con le richieste dei soci fondatori entro quindici giorni.
Art. 20 – Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra/e ONLUS che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima struttura. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
VIGILANZA E CONTROLLO
Art. 21 – Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’amministrazione della Fondazione, ai sensi dell’ articolo 25 del Codice Civile, verranno esercitate dall’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, a norma delle disposizioni
civili concernenti le persone giuridiche di diritto privato, e dagli altri eventuali Organismi di controllo di cui alle leggi vigenti.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22 – Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
sentito il parere degli organismi di controllo di cui all’articolo 21 del presente statuto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 23 – Le eventuali modifiche al presente statuto, nonchè le eventuali deliberazioni di trasformazione parziale o totale della Fondazione, devono essere approvate, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, con il consenso unanime
dei soci fondatori.
Art. 24 – Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alle altre norme specifiche in materia di Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale.